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Telecomunicazioni

Cambiare operatore senza restare scollegati

Cambiare operatore è un diritto, e le regole che lo proteggono sono parecchie. Il problema è che quasi nessuno le conosce, e così si rinuncia o si firma qualcosa che costa.

Qui c'è quello che dice AGCOM: quale codice serve davvero, quanto dura il passaggio, quanto può chiederti chi lasci.

Dati e date controllati a ottobre 2026. Se trovi qualcosa che non torna, scrivicelo.

Il codice che ti serve non è lo stesso per il telefonino e per casa

È la confusione più frequente di tutte, e genera richieste scartate.

  • Per il numero di cellulare non esiste nessun codice di migrazione: serve il numero seriale della SIM, l'ICCID, quello lungo stampato sulla tessera. In certi casi l'operatore nuovo può saltarlo, se ti fa confermare via SMS.
  • Per la linea di casa serve invece il codice di trasferimento, chiamato anche codice di migrazione. Te lo dà il tuo operatore attuale: lo trovi in fattura, oppure lo chiedi al servizio clienti o nell'area riservata e te lo danno subito.

Il codice di trasferimento è una chiave, non una formalità

Serve proprio a impedire che qualcuno avvii il passaggio della tua linea senza che tu lo sappia. Per questo AGCOM lo chiama «codice segreto».

Quanto dura

Per il cellulare, il passaggio avviene di norma il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui la richiesta entra nei sistemi dell'operatore nuovo.

Per la linea di casa, AGCOM indica di norma da tre a sette giorni lavorativi: circa sei o sette per un'attivazione o una migrazione, circa tre per la sola portabilità del numero.

Quei tre-sette giorni stanno su una pagina informativa di AGCOM, non dentro una delibera. Sono un'indicazione realistica, non un termine di legge: non fartelo promettere come tale da nessuno, noi compresi.

Al vecchio operatore non devi dire niente

Ti rivolgi solo al nuovo. Non devi mandare nessuna disdetta: al termine del passaggio il contratto precedente si risolve da solo.

E non resti scollegato: finché il nuovo operatore non ha attivato il suo servizio, il vecchio continua a erogartelo alle stesse condizioni.

Attenzione a una cosa che costa cara: nella richiesta devi elencare tutte le tue numerazioni e dire quali vuoi portare con te. Quelle che non porti vengono cessate. Se te ne accorgi dopo, hai sessanta giorni per chiederne il recupero al vecchio operatore.

Se il passaggio va storto

Per il cellulare, se il ritardo supera i due giorni lavorativi ti spetta un indennizzo di almeno 2,50 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, contando anche i primi due, fino a un massimo di 50 euro.

Se il trasferimento non lo avevi chiesto tu, l'operatore responsabile non può chiederti un euro per quello che ha erogato, e ti deve indennizzi e rimborsi.

Quanto può costarti andartene

  • Il vincolo iniziale non può superare i 24 mesi, e ogni operatore deve avere almeno un'offerta a 12 mesi.
  • Passati i 24 mesi puoi recedere quando vuoi, con un preavviso massimo di 30 giorni, senza penali e senza costi di disattivazione.
  • Prima dei 24 mesi i costi di disattivazione sono dovuti, ma non sono liberi: non possono superare il canone medio mensile che paghi, o i costi realmente sostenuti dall'operatore se sono inferiori. E non cambiano a seconda di quando te ne vai.
  • Sugli sconti già goduti, la restituzione deve essere proporzionata alla parte di promozione non goduta: la restituzione integrale non si può chiedere.
  • Le rate del telefono restano dovute, ma puoi scegliere se continuare a rate o chiudere in un'unica soluzione.

La finestra che quasi nessuno usa

Se l'operatore ti cambia le condizioni, deve avvisarti almeno 30 giorni prima, e tu hai 60 giorni per andartene senza penali né costi di disattivazione. Se vuoi migrare, però, devi prima comunicare al vecchio operatore che non accetti le modifiche: se non lo fai, quella porta si chiude.

Se la linea va più piano di quanto c'è scritto

La velocità minima indicata nel contratto non è un'indicazione di cortesia: AGCOM scrive che costituisce vincolo contrattuale per l'operatore.

Per dimostrarlo esiste uno strumento ufficiale, Ne.Me.Sys, che misura la tua linea per circa ventiquattro ore e produce un certificato con valore probatorio. Si scarica dall'area riservata di misurainternet.it e va inviato entro 30 giorni: vale come reclamo.

Se dopo il reclamo la qualità non viene ripristinata entro 30 giorni, e la violazione riguarda la velocità minima, puoi recedere senza costi, oppure passare gratis a un'offerta più economica sulla stessa tecnologia, oppure chiedere gli indennizzi.

Se invece la velocità che non viene rispettata è quella massima o quella normalmente disponibile, il diritto di recesso non c'è: restano gli indennizzi e la conciliazione. È una distinzione che conviene conoscere prima di firmare, non dopo.

E l'eSIM?

L'eSIM è una SIM saldata dentro il telefono, che non si toglie: il profilo si cambia da remoto, e quello nuovo sostituisce il vecchio. Solo l'intestatario può chiederne il cambio, e la conferma avviene via SMS o con una telefonata registrata.

Non abbiamo trovato nessuna fonte che dica che con l'eSIM la portabilità sia più rapida. Si legge spesso in giro, ma i tempi sono quelli. Se qualcuno te lo promette, chiedigli dove sta scritto.

Dove abbiamo controllato

Le date e i numeri di questa voce vengono dalle fonti qui sotto.

  • AGCOM, Regolamento sulla portabilità del numero mobile, Allegato 1 alla delibera 147/11/CIR — agcom.it
  • AGCOM, Passaggio ad altro operatore di rete fissa e portabilità del numero — agcom.it
  • AGCOM, Regolamento in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, delibera 307/23/CONS — agcom.it
  • AGCOM, Linee guida sulle spese di recesso, Allegato A alla delibera 487/18/CONS — agcom.it
  • AGCOM, Qualità dei servizi di comunicazione da postazione fissa, delibera 156/23/CONS, pubblicata il 31 luglio 2023 — agcom.it
  • AGCOM, Recesso dal contratto, migrazione e portabilità del numero — agcom.it
  • AGCOM, esiti del Tavolo tecnico sulla delibera 86/21/CIR, 1 marzo 2022, per la parte su SIM ed eSIM — agcom.it

I marchi citati appartengono ai rispettivi titolari e sono nominati a scopo descrittivo e storico.

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